Lo smart working tra tempo e spazio: un’analisi inusuale

Maggio 3, 2019

LO SMART WORKING TRA TEMPO E SPAZIO: INTRODUZIONE

Il concetto di “lavoro agile” “smart working”, nella sua versione anglosassone, è entrato ufficialmente nel nostro ordinamento soltanto di recente. È stata la Legge n. 81/2017 ad introdurre questa nuova tipologia contrattuale caratterizzata da un’articolazione flessibile del lavoro subordinato nel tempo e nello spazio.

Il “lavoro agile”, nella definizione che ci restituisce l’art. 18 della sopraindicata Legge, è caratterizzato, infatti, dall’assenza di “precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro”. Spazio e tempo tornano, dunque, di nuovo a contaminarsi in un intreccio che rende alquanto difficile capire dove esattamente finisce l’uno e dove inizia l’altro.

Permane, però, un limite che è quello “di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale” fissato dalla Legge e della contrattazione collettiva. Quasi a voler ribadire che c’è un tempo per il lavoro e un tempo da dedicare alla sfera privata, quasi a voler evitare ogni forma di possibile contaminazione.

Ma in realtà le caratteristiche dello “smart working” lo rendono tale da poter essere considerato una prima forma di realizzazione concreta del concetto di time porosity.

L’obiettivo, nell’ottica del legislatore, è quello di favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di creare, al contempo, degli ambienti lavorativi fluidi e dinamici. Il tutto realizzato grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie che consentono uno scambio veloce delle informazioni anche a chi non si trova fisicamente nello stesso luogo.

LO SMART WORKING NEI FATTI

Per poter essere uno smart worker, l’art. 19 della Legge 81/2017 prevede la stipula di un accordo in forma scritta.  L’accordo regolamenterà l’esecuzione all’esterno dei locali aziendali della prestazione lavorativa, nonché le modalità di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e i tempi di riposo del lavoratore. Tale accordo dovrà essere trasmesso dalle aziende ai Servizi per l’impiego tramite la piattaforma dedicata sul sito del Ministero del Lavoro (cfr. comunicato Min. Lav. del 15 novembre 2017).

L’accordo, sempre secondo l’art. 19, può essere a tempo determinato o indeterminato. In quest’ultimo caso il recesso potrà avvenire soltanto con un preavviso non inferiore ai 30 giorni. È sempre ammesso, invece, il recesso da parte di entrambi i contraenti in presenza di un giustificato motivo.

Il lavoratore agile, a parità di mansioni, ha inoltre diritto allo stesso trattamento economico e normativo degli altri lavoratori essendo a quest’ultimi equiparato a tutti gli effetti.

FORME DI PROTEZIONE DEL TEMPO: IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

L’accordo individuale di smart working, oltre a disciplinare le modalità di esecuzione a distanza della prestazione lavorativa, deve prevedere, per espressa previsione di Legge, anche i tempi di riposo del lavoratore. Si tratta di quello che viene definito il “diritto alla disconnessione intellettuale”. Lo scopo  di suddetto diritto è quello di rendere il lavoratore irreperibile per un certo periodo ed evitare così eccessive intrusioni del tempo del lavoro nella porosità degli spazi che la vita privata lascia irrimediabilmente vuoti. Il diritto alla disconnessione altro non è che una forma di protezione del tempo, forse un tentativo di recupero di quella divisione rigida tra vita privata e vita lavorativa tipica delle società industriali. Un retaggio culturale che, nonostante il progresso tecnologico e la fluidità delle nuove forme sociali, pesa ancora sul nostro modo di pensare al lavoro.

Se prima c’era un meccanismo fisico, il cancello della fabbrica, a scandire bene il tempo del lavoro e il tempo per fare altro, ora c’è un meccanismo non-fisico ed è lo stesso lavoratore che, nel rispetto dei suoi obblighi e doveri, sceglie se e quando chiudere quel cancello.

Il diritto alla disconnessione altro non è che il momento in cui la contaminazione tra vita lavorativa e vita privata finisce e gli spazi lasciati vuoti dal tempo tornano ad essere tali. Altro non è che un modo per evitare che la contaminazione s’irrigidisca e che il tempo perda, così, tutta la sua elasticità.

CONCLUSIONI

Il concetto di smart working e le caratteristiche che lo contraddistinguono ben si sposano con l’altro grande concetto, in voga tra i sociologi del lavoro e già affrontato su questa pagina, del time porosity. Il lavoro agile ne rappresenta, forse, una sua prima realizzazione pratica. Se si dovesse pensare alla porosità del tempo in termini concreti, lo si potrebbe certamente fare attraverso lo smart working.

La flessibilità che caratterizza questa inedita e, per certi versi, ancora poco praticata tipologia contrattuale altro non è che un primo tentativo, da parte del legislatore, di pensare al mondo del lavoro in termini del tutto nuovi all’insegna di un processo di destrutturazione capace di innovare al di fuori della rigidità dei vecchi schemi capitalistici.

Le forme della nostra società sono radicalmente cambiate e con esse è cambiata anche la percezione soggettiva del tempo e dello spazio. Perché spazio e tempo sono, prima di tutto, esperienze.

Che il lavoro debba restare indietro?

Lo smart working tra tempo e spazio